Cosa devi fare se ricevi un'ingiunzione di pagamento?
Una guida pratica per difendersi da un Decreto ingiuntivo, anche dopo la scadenza della prescrizione in caso di clausole vessatorie o abusive

1. – Se stai leggendo questa guida, probabilmente saprai cos’è un decreto ingiuntivo: si tratta di un provvedimento emesso dal giudice su richiesta di un creditore (come banche e intermediari finanziari), il quale presenta una prova scritta del proprio credito (ad es. un contratto di prestito o finanziamento con relativo estratto conto) allo scopo di ottenere la condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro, senza che al debitore sia richiesto di fornire, almeno in questa fase, la sua versione dei fatti.
Di fatto, il creditore si rivolge al giudice producendo dei documenti che attestano il suo credito e il giudice, ove ritenga dimostrata la richiesta, emette il decreto ingiuntivo, con cui il debitore viene condannato a pagare entro 40 giorni dal momento in cui il decreto viene portato alla sua conoscenza.
A questo punto, infatti, il creditore deve notificare il decreto al debitore, cosa che può avvenire tramite l’ufficiale giudiziario, tramite il servizio postale o, per chi ne è dotato, a mezzo posta elettronica certificata.

Se hai ricevuto la “busta verde” con la notifica, è molto importante che tu sappia che hai solo 40 giorni di tempo per reagire, presentando un’opposizione tramite un avvocato (la c.d. opposizione a decreto ingiuntivo), con cui potrai fornire la prova che il debito non esiste oppure non ammonta a quanto dichiarato dal creditore, o che comunque ci sono ulteriori vizi o problematiche che riducono o annullano il debito.
Nota bene: si sente spesso dire che per evitare la scadenza del termine basterebbe “non farsi trovare in casa” oppure “non ritirare la giacenza alla posta”. FALSO! Questo è uno dei (falsi) miti più dannosi per il cliente, che pensa di potere “silenziare” il suo debito semplicemente non ritirando la posta.
Ti raccomandiamo, invece, di ricevere tutta la posta, perché se non lo fai, la notifica produce comunque effetti legali, mentre tu non saprai cosa sta succedendo nel frattempo e lo scoprirai quando non sarà più possibile fare nulla.
Infatti, trascorsi i 40 giorni senza che tu abbia proposto l’opposizione, il debito diventa incontestabile così come quantificato dal creditore.
In gergo tecnico, si dice che il decreto ingiuntivo non opposto diventa “definitivo” o “esecutivo”, ovvero “passa in giudicato”, tutte espressioni che si riferiscono ai seguenti effetti:
Il decreto ingiuntivo non opposto diventa un titolo esecutivo, così che il creditore potrà pignorare tutti i tuoi beni presenti e futuri;
Il decreto ingiuntivo non opposto diventa equivalente a una sentenza definitiva, nel senso che non potrai più sollevare eccezioni di qualsiasi natura per contestare il debito o per richiederne una sua riduzione o annullamento.

2. – Questa conclusione è destinata a cambiare, perché con un gruppetto di sentenze del 17 maggio 2022 (su cui il socio fondatore avv. Damiano Micali ha relazionato a un convegno della Camera Civile di Patti il 2 dicembre 2022: clicca qui per il consultare il testo della relazione), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha dettato un principio chiaro: se in un contratto di credito è stata inserita una clausola abusiva o vessatoria e il consumatore non ha avuto la possibilità di rendersi conto della sua esistenza, il decreto ingiuntivo può essere ancora opposto e dunque contestato anche dopo che siano scaduti i 40 giorni. Solo così, afferma la Corte di Giustizia, sarà possibile garantire una tutela effettiva dei diritti del consumatore.

Quella spiegata la punto 1 è la regola generale, ma il diritto europeo offre una tutela rafforzata per i debiti dei consumatori, in particolare a partire dalla Direttiva 93/13/CEE, la prima ad avere introdotto il divieto di clausole vessatorie o abusive nei contratti.
Fino a poco tempo fa, questo non impediva al decreto ingiuntivo non opposto di diventare comunque definitivo, anche se il contratto di credito alla base avesse contenuto clausole abusive o vessatorie. La legge, si diceva, consente al debitore di reagire all’ingiunzione di pagamento tramite l’opposizione, da proporsi improrogabilmente entro 40 giorni dalla ricezione. Se il debitore non oppone il decreto, anche in presenza di ragioni che possono ridurre o eliminare il debito, una volta trascorsi i 40 giorni non avrà più la possibilità di far valere la nullità delle clausole abusive o vessatorie.
E ora? Ora si aprono nuovi scenari.

3. – Dal punto di vista pratico, questo comporta un beneficio molto importante per il consumatore: la possibilità di richiedere l’annullamento o la riduzione del proprio debito anche quando, normalmente, il decreto ingiuntivo si dovrebbe ritenere ormai definitivo, esecutivo e passato in giudicato.
Naturalmente, non c’è alcun automatismo, e comunque questa contestazione “tardiva” non sarà possibile se il debitore sarà stato già informato dal giudice che emette il decreto ingiuntivo della possibile esistenza di una clausola abusiva o vessatoria nel contratto, nel qual caso sarà necessario agire entro i canonici 40 giorni dalla notifica.

Allo stesso modo, per riaprire le possibilità di contestazione, si dovrà dimostrare che il contratto è viziato da clausole ritenute illegittime secondo il diritto europeo.
Per questi motivi, il consiglio è sempre quello di rivolgersi prontamente a un avvocato, al fine di sottoporgli la documentazione necessaria a capire se ci siano possibilità di contestare il debito. 

Il nostro Studio rimane a disposizione dei clienti per valutare la legittimità dei decreti ingiuntivi ricevuti, sia entro i 40 giorni dalla notifica (opposizione ordinaria), sia una volta scaduti i 40 giorni, laddove sia possibile dimostrare l’esistenza di clausole abusive o vessatorie (opposizione tardiva “europea”).
Se sei interessato a sottoporci il tuo caso, contattaci subito tramite email, telefono o il form sul sito.