Tutto quello che non hai capito nei nostri articoli, lessico, termini giuridici, tecnicismi... lo trovi nel nostro "Giurizionario".
Buona consultazione!

C

CARTOLARIZZAZIONE

La cartolarizzazione è una forma speciale di cessione del credito, tipica del mondo bancario. Una società (il cd. originator, titolare originario del credito) cede (vende) un blocco di rapporti di credito a un’altra società appositamente costituita, che prende il nome di SPV (special purpose vehicle) e che diventa la nuova titolare del credito. Il nome “cartolarizzazione” deriva da una caratteristica particolare: contestualmente all’acquisto dei crediti, la SPV provvede all’emissione di titoli di credito, il cui valore e il cui rendimento è legato agli stessi crediti acquisiti, che pertanto vengono cartolarizzati (cioè incorporati nei titoli di credito). Dopo l’acquisto, la SPV provvede a riscuotere i crediti dai relativi debitori, per mezzo di una società specializzata (cd. servicer). 

Riferimenti normativi: art. 58 t.u.b.; l. 30 aprile 1999, n. 130.
 

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto è una particolare forma di finanziamento che può essere concessa a chi percepisce una retribuzione/stipendio oppure un trattamento pensionistico, sia di natura pubblica che privata. Si tratta di un’operazione con tre parti: il lavoratore/pensionato che richiede il finanziamento (detto cedente), l’istituto che eroga il finanziamento (detto cessionario) e il datore di lavoro o ente pensionistico (il terzo ceduto).
Caratteristica particolare è l’obbligo di assicurazione multirischi e il vincolo sul TFR. In virtù di tali garanzie, che rendono più facile per la banca assicurarsi la restituzione del finanziamento, la cessione del quinto è particolarmente facile da ottenere per il richiedente, ma compensa tale facilità con una media di costo più elevata rispetto a un ordinario finanziamento.
Nella prassi viene solitamente affiancata alla cd. delegazione di pagamento, che ha una struttura sostanzialmente analoga, ma differisce per il fatto che non si trasferisce sul TFR.

Riferimenti normativi: articoli 1260 e segg. c.c.; d.p.r. n. 180/1950
 

CLAUSOLE ABUSIVE o VESSATORIE

Sono quelle condizioni economiche o giuridiche, inserite in un contratto dalla parte “forte” (come la banca, l’imprenditore commerciale, il venditore di beni e servizi, il professionista etc.), che attribuiscono un vantaggio eccessivo alla parte forte e uno svantaggio eccessivo alla parte “debole”. Ad es., sono abusive o vessatorie le clausole che prevedono penali d’importo elevato a carico del consumatore, quelle che prevedono la possibilità di recedere dal contratto solo a favore del professionista, oppure ancora quelle che limitano la responsabilità del professionista in caso di danni al consumatore etc. La legge tutela il contraente debole, prevedendo che le clausole dei contratti debbano essere redatte in modo chiaro e comprensibile per il consumatore e, soprattutto, che le eventuali clausole abusive o vessatorie inserite in un contratto siano nulle e perciò inefficaci contro il consumatore. Ciò significa che il contraente debole non è vincolato da tali condizioni e può rivolgersi ad un giudice per tutelare i propri diritti che sono stati limitati dalla clausola.
Riferimenti normativi: articoli 1341 e segg. c.c.; articoli 33 e segg. codice del consumo.

 

I

INTERESSI USURAI

L’interesse è il guadagno che spetta a colui che offre in prestito una somma di danaro (mutuante) a una persona che la riceve (mutuatario), che si obbliga così a restituire il capitale e gli interessi concordati. Chi offre il denaro è libero di scegliere quale tasso applicare per la restituzione degli interessi (il cd. TAN, tasso annuo nominale), così come di determinare gli altri costi dovuti (ad esempio per spese di istruttoria, polizze assicurative, intermediazione, incasso rata ecc.). La legge stabilisce però che l’interesse non può mai superare una soglia massima, fissata trimestralmente dalla Banca d’Italia e pubblicata con un decreto ministeriale, al di sopra della quale esso si definisce “usuraio”. Nel caso in cui il finanziamento preveda interessi usurai, la legge riconosce al mutuatario il diritto a restituire il solo capitale, senza corrispondere nulla per gli interessi e i costi originariamente previsti.
Riferimenti normativi: art. 1815 c.c.; legge n. 108/1996.

IPOTECA

È definito un “diritto reale di garanzia”, e cioè un privilegio in favore del creditore ricadente su un bene immobile del debitore, il cui valore "garantisce" il creditore nel caso in cui il debitore non paghi quanto dovuto. Il creditore che possiede un’ipoteca è perciò “garantito”, perché il debitore non può liberarsi dell’immobile o compiere operazioni sul bene senza che il creditore abbia la garanzia del suo pagamento prioritario. Chi possiede l’ipoteca sul bene viene inoltre “preferito” a ogni altro creditore, e cioè ha diritto a essere pagato per primo nel caso in cui l’immobile venga venduto o messo all’asta. L’ipoteca può essere di “primo” grado, “secondo” grado etc., a seconda dell’ordine cronologico in cui viene iscritta. Oltre che nei casi previsti dalla legge, l’ipoteca può essere concessa per contratto (ad es. quando si stipula un mutuo fondiario, v. Giurizionario) oppure quando si ottiene una sentenza o un altro provvedimento di condanna (ad es., quando viene emanato un decreto ingiuntivo, v. Giurizionario). Si può ipotecare un bene immobile, ma anche l’usufrutto o il diritto di superficie su un bene immobile, come pure un autoveicolo. L’ipoteca può essere “cancellata” quando il debito viene saldato.
Riferimenti normativi: articoli 2808 e segg. c.c.

 

N

NOTIFICA o NOTIFICAZIONE

È l’attività con cui ti viene comunicato un atto o provvedimento (es. notifica di un atto di citazione in giudizio; notifica di un decreto ingiuntivo; notifica di un’intimazione a comparire etc.). La notificazione ha un preciso effetto: dal momento in cui è effettuata, l’atto notificato si considera legalmente conosciuto da te, che ne sei destinatario, anche se non ne hai materialmente preso visione (ad es., il rifiuto di ricevere una notifica equivale alla notifica effettuata). Normalmente, la notifica viene consegnata dall’ufficiale giudiziario, ma può anche essere consegnata dal postino o direttamente dall’avvocato, attraverso una PEC.
Riferimenti normativi: articoli 137 e segg. c.p.c.

 

M

MUTUO FONDIARIO

È un mutuo che la banca concede al cliente in cambio di un’ipoteca di primo grado (v. Giurizionario) sull’immobile di proprietà del cliente e che deve essere concesso per atto pubblico davanti a un notaio. Si tratta di un’operazione economicamente più vantaggiosa per il cliente (poiché i tassi applicati sono generalmente più bassi delle altre tipologie di finanziamento), ma che attribuisce alla banca diversi vantaggi nel caso in cui il cliente non paghi più le rate del mutuo. Ad es., in caso di inadempimento, la banca può pignorare l’immobile del cliente senza dover prima notificare il titolo esecutivo (v. Giurizionario) e ha diritto ad essere soddisfatta per prima. La legge e la Banca d’Italia pongono alcuni vincoli per l’erogazione del mutuo fondiario, che devono essere rispettati per garantire la validità del mutuo.
Riferimenti normativi: articoli 38 e segg. testo unico bancario.

 

O

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

È lo strumento che serve al debitore per contestare un decreto ingiuntivo. C’è però un termine massimo per il suo utilizzo: 40 giorni dal momento in cui è stata ricevuta la notifica. In mancanza di opposizione, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e non potrà più essere contestato in alcun modo. Un’unica eccezione vale per il caso in cui il debitore dimostri di non avere potuto proporre in tempo l’opposizione senza sua colpa: la cd. “opposizione tardiva”. 
Per presentare un’opposizione, è necessario notificare un atto di citazione per il tramite di un avvocato.
Riferimenti normativi: articoli 645 e segg. c.p.c. 

 

P

PIGNORAMENTO

È il momento in cui il creditore si “impossessa” di un bene del debitore per soddisfare un suo diritto di credito che il debitore non ha adempiuto. Il pignoramento viene compiuto dall’Ufficiale Giudiziario (un ausiliario del Giudice) in forme diverse a seconda del bene da pignorare (ad es. pignoramento presso terzi nel caso di conti correnti, stipendi o pensioni etc.; pignoramento immobiliare se si tratta di un bene immobile; pignoramento di quote di società; pignoramento mobiliare se si trova denaro contante, gioielli o altri oggetti preziosi in casa o in azienda etc.). Una volta effettuato il pignoramento, il debitore non può più disporre dei beni pignorati, anche se ancora di sua proprietà, perché questi sono vincolati a garanzia del creditore, e non può liberarsi del pignoramento se non pagando quanto dovuto oppure trovando un accordo con il creditore. La legge fissa una procedura dettagliata e indica alcune condizioni essenziali che il creditore deve rispettare per potere pignorare i beni del suo debitore, come ad es. l’obbligo di notificare prima il titolo esecutivo (v. Giurizionario) e il precetto (v. Giurizionario), anche al fine di dare al debitore il tempo di pagare spontaneamente o di fare “opposizione” se ci sono dei vizi da contestare. Il pignoramento si conclude con la liquidazione dei beni pignorati (attraverso la vendita, all’asta o senza, o la cd. assegnazione) e con la distribuzione del ricavato ai creditori.
Riferimenti normativi: articoli 491 e segg. c.p.c.; articoli 2910 e segg. c.c.

PRECETTO o ATTO DI PRECETTO

È l’atto con cui il creditore intima il pagamento del debito al suo debitore, assegnandogli un termine di almeno 10 giorni. Per poter notificare il precetto, il creditore deve prima avere notificato il titolo esecutivo (v. Giurizionario). Se trascorre il termine indicato per il pagamento (di norma pari a 10 giorni) senza che il debitore abbia provveduto a pagare il suo debito, il creditore può procedere al pignoramento (v. Giurizionario) e dunque espropriare i beni del debitore per ottenere soddisfazione del suo diritto di credito. Il precetto ha una forma disciplinata dalla legge e deve contenere alcune indicazioni essenziali, tra cui l’ammontare esatto del debito, la data in cui il titolo esecutivo è stato notificato e la possibilità di rivolgersi a un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. Deve essere notificato (v. Giurizionario) personalmente al debitore. Contro il precetto, il debitore può proporre opposizione. 
Riferimenti normativi: articoli 479 e segg. c.p.c.

 

T

TITOLO ESECUTIVO

È un documento che attesta l’esistenza di un credito in favore di un determinato soggetto e che consente al suo titolare di attivare un processo per il recupero forzato di quanto gli spetta (ad es., espropriazione forzata tramite pignoramento). Si distinguono titoli giudiziali (es. sentenze, decreti ingiuntivi, provvedimenti cautelari etc.), titoli pubblici (es. atti notarili) e titoli stragiudiziali (es. cambiali, assegni, scritture private etc.). Per potere avviare un processo di esecuzione forzata, il creditore dovrà prima di tutto notificare il titolo esecutivo al debitore, il quale potrà eventualmente contestare l’atto tramite le cd. opposizioni esecutive.
Riferimenti normativi: articoli 474 e segg. c.p.c. 

 

TRANSAZIONE

La transazione (o accordo/negozio transattivo) è un contratto che serve a prevenire o a risolvere “bonariamente” una lite, senza passare attraverso la causa e il processo. Con la transazione, le parti del contratto raggiungono una soluzione comune della controversia attraverso il pacifico accordo dei contendenti, ciascuno concedendo qualcosa all’altra parte, nell’interesse reciproco. Si tratta di un contratto duttile, che consente alle parti di regolamentare anche diritti o rapporti ulteriori rispetto a quello che ha generato la lite, al fine di soddisfare ambedue i contraenti. La transazione deve essere redatta per iscritto e offre una regolamentazione certa e stabile dei rapporti oggetto del contratto, evitando il rischio del processo e i suoi maggiori costi, e impedendo successive contestazioni tra le parti.
Riferimenti normativi: articoli 1965 e segg. c.c.