Il contrasto tra Corte di Cassazione, arbitro bancario e giudici di merito continua. Cosa fare in questo momento di incertezza?

Rinviando la più ampia trattazione del tema a un prossimo articolo dedicato, che offrirà una ricostruzione delle posizioni antagoniste e si concluderà con l’interpretazione del caso offerta dallo Studio SLM, analizziamo qui sommariamente la questione degli interessi relativi ai Buoni Fruttiferi Postali della “serie Q/P”, con qualche consiglio utile per il sottoscrittore.

La problematica è ormai nota al grande pubblico: nel 1986 il Ministero del Tesoro decideva di variare – in negativo – i rendimenti dei Buoni Fruttiferi Postali della “serie P”, autorizzando Poste Italiane a proseguire nell’emissione dei vecchi buoni, a condizione di stampigliare sul buono stesso un duplice timbro, a fronte e tergo, recante l’indicazione della nuova serie (denominata “Q/P”) e dei rendimenti – come detto, inferiori – previsti dal D.M. 13 giugno 1986. Seguite le prescrizioni del Decreto Ministeriale, i vecchi (nuovi) buoni avrebbero garantito il rendimento previsto dal Decreto medesimo.

Il problema è che i timbri predisposti da Poste Italiane – e apposti sui Buoni – prevedevano i rendimenti solo dei primi 20 anni, nulla specificando riguardo agli ultimi 10 anni di rendimento. Sul Buono, tuttavia, restava impressa la vecchia indicazione prevista dalla “Serie P”, di quantificazione notevolmente maggiore.

Uno schema riassuntivo per distinguere i Buoni Fruttiferi

Abbiamo predisposto uno schema riassuntivo che potrà indirizzare il sottoscrittore nell’individuazione della questione (vedi pure lo schema in fondo alla news). In ogni caso, devono distinguersi le seguenti ipotesi:
a. Buono Fruttifero Postale sottoscritto prima dell’entrata in vigore del DM 13 giugno 1986;
b. Buono Fruttifero Postale sottoscritto dopo l’entrata in vigore del DM 13 giugno 1986, senza apposizione di Poste Italiane delle stampigliature prescritte;
c. Buono Fruttifero Postale sottoscritto dopo l’entrata in vigore del DM 13 giugno 1986, con apposizione di Poste Italiane delle stampigliature prescritte.

Nel caso a. si può ragionevolmente affermare che saranno dovuti gli interessi secondo la – peggiorativa – previsione del DM 13 giugno 1986, in quanto la possibilità di variare in senso negativo il rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali già emessi è espressamente contemplata dal D.P.R. 156/1973 (art. 173). Allo stesso modo, nel caso b. saranno dovuti per tutti i 30 anni di ammortamento del titolo gli interessi previsti sul buono stesso, anche alla luce delle Sezioni Unite 15 giugno 2007, n. 13979, che hanno deciso un caso identico in senso favorevole al sottoscrittore.

Il problema si pone, dunque, nel caso in cui il Buono Fruttifero Postale sia stato sottoscritto dopo l’entrata in vigore del DM 13 giugno 1986, con l’apposizione dei timbri da parte di Poste Italiane, che come si anticipava risultano sempre parziali (caso c.).

Buono Fruttifero SERIE Q/P con timbro postale

In questo caso, l’orientamento di gran parte dei Tribunali di merito e di tutti i Collegi dell’Arbitro Bancario Finanziario è di distinguere i primi 20 anni di ammortamento, che verranno remunerati secondo le condizioni indicate dal DM 13 giugno 1986, dagli ultimi 10 anni, che verranno invece remunerati secondo le condizioni indicate sul Buono Fruttifero Postale. Nell’ultimo anno, tuttavia, la Corte di cassazione ha sviluppato un difforme orientamento, favorevole a Poste Italiane, che ritiene corretto liquidare i Buoni Fruttiferi Postali secondo le indicazioni fornite dal DM 13 giugno 1986 per tutti i 30 anni.
 
Le motivazioni sottese all’uno e all’altro orientamento, così come la nostra personale soluzione giuridica, si troveranno nel più ampio articolo cui accennavamo in premessa, ma alcune indicazioni in ordine al da farsi saranno certamente utili sin d’ora al sottoscrittore leso.

Cosa può fare un sottoscrittore di Buoni Fruttiferi Postali SERIE Q/P?

In una situazione di estrema incertezza come quella attuale, infatti, si rischia di intraprendere la strada sbagliata, commettendo errori irrimediabili. Le opzioni possibili sono varie ed elencheremo qui le principali: i. Inviare una semplice lettera di messa in mora a Poste Italiane; ii. Avviare una mediazione, iii. Introdurre un giudizio innanzi al competente Collegio ABF; iv. Introdurre una causa ordinaria innanzi al Tribunale/Giudice di Pace competente.

Allo stato dell’arte, è molto probabile che le soluzioni sub i. e ii. (messa in mora e mediazione) non avranno altro effetto che interrompere la prescrizione nei confronti di Poste Italiane, concedendovi altri 10 anni di tempo per introdurre un futuro giudizio. La soluzione sub iv. (giudizio innanzi al Tribunale/GdP competente), viceversa, è particolarmente rischiosa, poiché, anche ottenendo una pronuncia di merito favorevole, si rischierebbe di passare sotto la scure della Corte di cassazione, che, almeno apparentemente, sembra aver sviluppato un orientamento sfavorevole al sottoscrittore.

Anche la tesi sub iii. non vi permetterà di ottenere la liquidazione sperata dei Buoni Fruttiferi Postali, poiché si risolverà presumibilmente in un provvedimento a vostro favore, ma non adempiuto da Poste Italiane S.p.A. E tuttavia, al momento questa sembra la soluzione da preferire, poiché oltre a permettervi (come le soluzioni i. e ii.) l’interruzione della prescrizione, farà decorrere gli interessi dalla data della domanda e potrà essere utilizzata come elemento a favore della tesi del sottoscrittore in un futuro giudizio, che forse sarebbe bene posticipare al consolidamento dell’una o dell’altra tesi.

In questo senso, ci pare presumibile un imminente nuovo pronunciamento della Corte di cassazione, forse, addirittura, a Sezioni Unite, come sollecitato da gran parte della giurisprudenza di merito sviluppatasi in seguito alle prime sentenze della Corte. Basti pensare, in tal senso, che tutte le ordinanze di orientamento contrario al sottoscrittore sono state pronunciate dalla VI sezione della Corte, adesso soppressa dalla Riforma Cartabia, e che nessuna delle altre sezioni ha mai preso posizione sulla vicenda.

Se sei titolare di un buono della “serie Q/P” e desideri sottoporci il tuo caso, contattaci attraverso i nostri canali.