Che succede se a riscuotere il credito è un “intermediario non iscritto all’albo”? Se ne occupa la recente Cassazione civile, ordinanza 18 marzo 2024, n. 7243.

Ha suscitato scalpore la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, che, con ordinanza 18 marzo 2024, n. 7243, ha analizzato gli effetti della mancata iscrizione all’albo tenuto da Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 t.u.b., concludendo per la piena validità degli atti compiuti dai servicers non abilitati

La questione è nota da tempo al mondo giuridico: le operazioni di cartolarizzazione prevedono la cessione di crediti da un soggetto (originator – originale creditore) a una società veicolo appositamente costituita (SPV). Tale società provvede, da un lato, all’emissione di titoli di credito la cui remuneratività è legata ai crediti acquisiti e, dall’altro lato, alla riscossione degli stessi crediti, per mezzo di società specializzate (servicer). La normativa di settore, e in particolare la l. 30 aprile 1999, n. 130, impone che il servicer sia iscritto all’albo tenuto da Banca d’Italia ex art. 106 t.u.b.

Sulla scorta di un orientamento dei giudici di merito piuttosto consolidato, numerose procedure esecutive sono state sospese, ipotizzando la nullità della procura conferita dalla SPV (quindi, dalla società titolare del credito) al servicer non abilitato. L’ordinanza della Suprema Corte del 18 marzo 2024, viceversa, sconfessa tale orientamento, ritenendo che l’eventuale violazione non sia idonea a determinare alcun vizio negli atti posti in essere dal servicer, ma che tale violazione possa al più configurare una responsabilità della società non abilitata da sottoporre all’attenzione dell’organismo di vigilanza (Banca d’Italia) o, nei casi più gravi, del giudice penale.

È presto per valutare se quest’ultimo orientamento avrà seguito o verrà, invece, ridimensionato. Il lettore tenga conto che il principio è stato affermato in obiter dictum (non è stato cioè utilizzato dalla Corte per decidere il caso sottoposto alla sua attenzione, che ha infatti visto prevalere le ragioni del consumatore) e che esso sembra comunque contrario a una consolidata giurisprudenza sulle norme imperative.

Come sempre, lo SLM consiglia di evitare tanto i facili entusiasmi, quanto l'arrendevolezza di fronte a provvedimenti che ci sembrano iniqui. Le problematiche debitorie possono sempre essere superate, con un percorso spesso faticoso, ma che non si sottrae a grandi soddisfazioni.