Il caso del 125 - Sexies

Si riapre la finestra per richiedere agli intermediari gli oneri non goduti in seguito ad anticipata estinzione di finanziamenti contro cessione del quinto e delegazione di pagamento.

Come preventivato dal nostro Studio, che da anni si batte per la retrocessione sia degli oneri up-front che di quelli recurring, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha sancito, con una recente pronuncia, l'obbligo degli intermediari di ripetere ai consumatori tutti i costi da questi sostenuti per l'erogazione e la gestione del finanziamento, a prescindere dalla loro natura.

Lo Studio si è mosso per tempo, anticipando tali contestazioni già nei ricorsi pendenti di fronte ai vari Collegi ABF.

La campagna di tutela dei sottoscrittori è sempre aperta, se ritieni di volerci sottoporre il tuo caso per una verifica preliminare gratuita, compila l'apposito form sul sito.