Tema tutt’altro che marginale per chi si occupa di diritto bancario e finanziario: la Corte di Cassazione chiarisce un contrasto giurisprudenziale in materia di contratti di credito sottoscritti da soggetti non abilitati, nel vigore della disciplina ante 2010, e cioè stipulati sotto il d.lgs. n. 374/1999 e il correlato d.m. n. 485/2001.
Il caso riguarda le ben note carte di credito revolving, strumenti finanziari che consentono al cliente di disporre di una linea di credito rimborsabile a rate, con tassi d’interesse generalmente elevati.
Nella prassi commerciale – soprattutto prima dell’intervento normativo del 2010 – era frequente che tali finanziamenti venissero proposti direttamente da esercenti e fornitori commerciali non autorizzati all’esercizio di attività finanziaria, ma esclusivamente all’offerta di prodotti di credito finalizzati all’acquisto dei propri beni e servizi.
Se con il d.lgs. 141/2010 la questione è divenuta pacifica – avendo il legislatore previsto un espresso divieto per i soggetti non abilitati di promuovere e concludere contratti di credito non finalizzati all’acquisto rateale –, per i contratti stipulati prima del 2010 restavano dubbi interpretativi sulla loro validità e sulle conseguenze derivanti dalla violazione della riserva legale.
La giurisprudenza era divisa: una parte riteneva validi i contratti in mancanza di una sanzione espressa, l’altra ne affermava la nullità per violazione di norme imperative a tutela dell’ordine economico e del consumatore.
Il tema, peraltro, intercetta una questione giuridica di rilevante complessità, quella relativa alle conseguenze sul contratto della violazione di regole non relative alla forma-contenuto del contratto, bensì a criteri di comportamento, a divieti di contrarre o al possesso di specifici requisiti in capo a chi contrae. Tema, questo, assai più generale e rilevante anche in altre fattispecie già attenzionate dallo Studio (ne è un esempio, tra gli altri, il “famoso” caso del rinnovo delle cessioni del quinto prima del decorso del termine minimo fissato dall’art. 39 d.p.r. 180/1950, che prevede il “divieto di contrarre”, oppure ancora il caso del superamento del limite di finanziabilità nei mutui fondiari di cui all’art. 38 t.u.b.)
La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 12838 del 13 maggio 2025, ha aderito alla tesi più rigorosa: anche prima del 2010, la concessione di credito da parte di soggetti non autorizzati costituiva violazione normativa, con conseguente nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418 c.c.
Le implicazioni pratiche sono tutt’altro che trascurabili: i contratti di credito revolving stipulati in violazione di tale riserva sono affetti da nullità radicale, con conseguente diritto del cliente alla ripetizione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese e commissioni.
La pronuncia rappresenta dunque un importante richiamo operativo per chi si occupa di contenzioso bancario e finanziario, non solo in relazione ai rapporti contrattuali risalenti, ma anche rispetto a situazioni potenzialmente attuali, laddove – nonostante il quadro normativo post-2010 – continuino a verificarsi casi di elusione della riserva legale, con la promozione di finanziamenti revolving da parte di soggetti non autorizzati.