Una recente vicenda seguita dal nostro studio offre l’occasione per riflettere sul ruolo del giudice dell’esecuzione nella tutela del consumatore e sulla possibilità concreta di bloccare una procedura esecutiva immobiliare già in corso.
Il caso riguardava una nostra assistita che, avendo rilasciato una fideiussione nell’ambito di un contratto di finanziamento, si è vista notificare un pignoramento immobiliare fondato su un decreto ingiuntivo non opposto. Una situazione che, almeno in apparenza, sembrava irrimediabile.
Tuttavia, rivoltasi al nostro studio e informata della possibilità di tutela offerta da una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ne abbiamo parlato qui: https://www.slmstudiolegale.com/it/news/le-ricadute-sul-sistema-process…), la cliente ha potuto reagire promuovendo un’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., facendo leva sulla propria qualità di consumatrice e contestando la presenza, nel contratto, di una clausola potenzialmente abusiva.
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione che ha recepito la pronuncia europea (S.U. Cass. n. 9479/2023), la definitività del decreto ingiuntivo non impedisce di riesaminare il rapporto sottostante se emergono clausole abusive nel contratto, a meno che il decreto stesso non contenga una motivazione specifica su tali profili.
Il giudice che emette il decreto ingiuntivo, infatti, è tenuto a verificare d’ufficio l’eventuale presenza di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori.
In mancanza di tale controllo, la nullità delle clausole deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice in sede esecutiva, fino al momento della vendita o dell’assegnazione dell’immobile pignorato, con conseguente obbligo per il giudice dell’esecuzione di avvisare il consumatore della possibilità di proporre opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.
Nel caso di specie, la clausola contestata – predisposta dalla banca – prevedeva una rinuncia preventiva al termine previsto dall’art. 1957 c.c., cioè al limite temporale entro cui il creditore deve agire contro il debitore principale per non far decadere l’obbligo del fideiussore.
Questo tipo di clausola, quando inserita in contratti con consumatori, è da tempo al centro dell’attenzione sia della giurisprudenza nazionale che di quella sovranazionale, per il potenziale squilibrio che crea a favore del professionista.
Elemento centrale della vicenda è stata la decisione del giudice dell’esecuzione di sospendere la procedura esecutiva immobiliare in attesa dell’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: una scelta perfettamente in linea con i principi di tutela effettiva dei diritti del consumatore.
Il caso dimostra che anche in fase esecutiva – e persino in presenza di un titolo esecutivo definitivo – è ancora possibile sollevare eccezioni fondate sulla nullità di clausole abusive, ottenendo la sospensione dell’esecuzione.
Una tutela che, se ben attivata e documentata, può portare all’arresto dell’esecuzione e consentire di far valere in sede di merito la nullità di clausole abusive.