Un commento più approfondito alle ultime evoluzioni della giurisprudenza europea in tema di tutela del consumatore rispetto alle clausole abusive o vessatorie

In occasione del convegno su “Il processo civile tra riforma e giurisprudenza europea”, organizzato dalla Camera Civile di Patti il 2 dicembre 2022, uno dei nostri soci fondatori, l' Avv. Damiano Micali, ha relazionato sulle pronunce emanate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 17 maggio 2022, soffermandosi sulle diverse e rilevanti conseguenze dei pronunciamenti europei sul processo civile italiano e sulle possibilità di tutela del consumatore.

Il suo intervento è stato ospitato e presentato dall’Avv. Domenico Magistro, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti, e dall’Avv. Francesco Cacciola, presidente della Camera Civile di Patti, ed è stato affiancato dalla relazione dell’Avv. Francesco Pizzuto, componente del Consiglio Nazionale Forense, il quale si è occupato dell’istituto della revocazione delle sentenze per contrarietà alla pronuncia di una sentenza da parte della CEDU, introdotto con l’ultima riforma del processo civile.

In particolare, il nostro socio fondatore si è occupato del tema del cd. giudicato implicito, che si forma sulle questioni che, seppure non espressamente affrontate nella sentenza del giudice, fanno parte del percorso logico che porta il giudice a decidere, e di come questo possa operare alla luce della giurisprudenza europea, il cui avvento, già a partire dagli anni ’70, ha inciso sui limiti del giudicato civile, consentendo certe “riaperture” per garantire la protezione di certe situazioni tutelate in maniera rafforzata dal diritto comunitario.

In questo quadro vengono collocate le recenti sentenze del 17 maggio 2022, che hanno messo in luce l’importanza della correlazione tra ciò che viene espressamente affrontato nel corso del processo e ciò su cui si forma il giudicato, come emerge dalla motivazione del provvedimento finale.
Particolare attenzione, naturalmente, è stata dedicata al rapporto tra i procedimenti sommari, come per l’appunto il procedimento per decreto ingiuntivo, e la relativa capacità accertativa, la capacità, cioè, di accertare con efficacia autoritativa le questioni connesse al diritto che il creditore fa valere. In tal senso, la Corte di Giustizia ha riconosciuto al debitore/consumatore la possibilità di contestare la natura abusiva o vessatoria di una clausola contrattuale anche dopo che il decreto ingiuntivo sia divenuto “definitivo” a causa della mancata opposizione entro i canonici quaranta giorni dalla notificazione.

L’Avv. Micali si è poi interrogato, in prospettiva, sulla possibilità (o addirittura doverosità) di un’estensione analogica di tale principio anche ad altre situazioni simili, sia di diritto interno che di diritto europeo, in applicazione del principio di uguaglianza, traendo le sue personali conclusioni.

La relazione è stata pubblicata, con l’arricchimento di note bibliografiche e di approfondimento, sulla prestigiosa rivista Judicium, Il processo civile in Italia e in Europa.
Il commento è consultabile per intero a questo link: "Le ricadute sul sistema processuale italiano delle pronunce della Corte di giustizia UE 16 maggio 2022"