Di recente, ci eravamo soffermati a trattare un tema molto caro al nostro Studio, ovvero quello relativo agli effetti che l’estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione può produrre in termini di diritto al rimborso per il consumatore.
Nell’articolo in questione avevamo analizzato gli effetti che il recentissimo decreto sostegni-bis ha introdotto nell’ambito dell’ordinamento italiano, concludendo che, con il medesimo, fosse caduta finalmente la distinzione – ai fini della rimborsabilità – tra costi recurring (da sempre ritenuti rimborsabili pro quota) e costi up-front (il cui rimborso, invece, era stato per lungo tempo negato).
Ironia della sorte, lo stesso giorno in cui il nostro staff pubblicava l’approfondimento in questione, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario rendeva pubblica una decisione dal contenuto discutibile (Decisione n. 21676 del 15 ottobre 2021).
Nella pronuncia in questione, il Collegio di Coordinamento afferma che “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n, 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell’entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò ne consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione”.
Il Collegio di Coordinamento, dunque, segna una linea di demarcazione temporale tra la disciplina applicabile ai contratti conclusi precedentemente al 25 luglio 2021 – relativamente ai quali continua a ritenere rimborsabili solo i costi recurring in essi previsti – e quella applicabile ai contratti conclusi a partire da questa data, ai quali ritiene pienamente applicabile la novella del 2021 e, dunque, l’indistinta rimborsabilità di tutte le voci di costo previste in contratto.
In realtà, leggendo attentamente la decisione in parola, pare che le suddette conclusioni rappresentino l’approdo di un convincimento forzato a cui il medesimo Collegio si impone preliminarmente di giungere, probabilmente per ragioni di “politica economica”.
E infatti, sono plurimi i passaggi della statuizione in cui il consesso contraddice le proprie stesse premesse giuridiche, per poi delineare una valutazione conclusiva (quella di cui sopra) che stona con l’intero iter argomentativo seguito nel corpo della decisione.
In primo luogo, analizzando la portata testuale dell’art. 11-octies in commento, il Collegio ritiene che l’uso dell’espressione “continuano ad applicarsi”, di cui al comma 2, “parrebbe suggerire la conclusione per cui, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, permarrebbe operante, senza variazione alcuna, la medesima disciplina ritenuta applicabile precedentemente alla conversione del d.l. 73/2021” e, di conseguenza, dovrebbero trovare applicazione i principi affermati dal medesimo Collegio di Coordinamento nella precedente statuizione del 2019 che, a sua volta, aveva recepito i principi di diritto contenuti nella nota sentenza eurounitaria “Lexitor”, parificando, ai fini della rimborsabilità, tutti i costi connessi al contratto di finanziamento.
Nel passo immediatamente successivo della statuizione, però, l’organismo collegiale ritiene, piuttosto, che la struttura testuale della norma in commento marca una netta cesura tra contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione e quelli conclusi anteriormente, relativamente ai quali “continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125 sexies […] e le norme secondarie […] vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”, le quali, in sostanza, escluderebbero la rimborsabilità dei costi c.d. up-front.
Quest’ultima interpretazione, però – come già evidenziato nel precedente articolo –, pone talune criticità in ordine ai principi ordinatori che sovraintendono alla gerarchia delle fonti normative dell’ordinamento italiano, in virtù dei quali la legge nazionale è collocata in una posizione subordinata rispetto alla normativa europea e alle stesse sentenze interpretative rese dalla Corte di Giustizia, come, per l’appunto, la sentenza “Lexitor”. Ne consegue, indubbiamente, che allorquando una norma interna – come l’art. 125-sexies t.u.b. – dovesse divergere rispetto ai relativi principi interpretativi consacrati da una sentenza della Corte di Giustizia, la norma nazionale si dovrà considerare invalida e, pertanto, disapplicata dal giudice nazionale.
Della suddetta implicazione è consapevole anche il Collegio di Coordinamento, il quale – contraddicendo sé stesso – ritiene che la conclusione in base alla quale differenziare la disciplina da applicare a contratti conclusi prima o dopo rispetto al 25 luglio 2021 ponga “delicati interrogativi di compatibilità del diritto interno con il diritto eurounitario, e segnatamente con la previsione di cui all’art. 16 della Direttiva, come interpretata dalla sentenza Lexitor, secondo la quale il diritto alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi a carico del consumatore”, ammettendo la supremazia del diritto europeo, in virtù della quale “il giudice nazionale (ma anche l’Arbitro bancario) è tenuto al rispetto del principio di interpretazione conforme del diritto nazionale”.
È legittimo ritenere, pertanto, che la soluzione sostenuta dal Collegio di Coordinamento sottenda una precisa scelta di politica del diritto, seppur carente in punto di argomentazioni giuridiche, che appaiono francamente discutibili, specie ove si consideri che lo stesso Collegio aveva utilizzato argomentazioni diametralmente opposte con precedente decisione 5 maggio 2021, n. 11679.
Nonostante la disorientante decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario, lo Studio SLM & Partners è risoluto nel difendere l’interpretazione della norma nel senso già indicato nell’articolo precedente, il quale, peraltro, trova riscontro nelle recenti statuizioni dei tribunali di merito che si sono pronunciati in ordine criteri di rimborso così come innovati dal c.d. decreto sostegni-bis (Trib. Savona, sent. n. 680 del 15 settembre 2021 e Trib. Napoli Nord, sent. 23 settembre 2021).
Queste ultime, infatti, maggiormente sensibili alle novità introdotte dal legislatore italiano, sposano l’orientamento secondo cui il rimborso dovrà riguardare il complesso dei costi previsti in contratto, senza che la novella del 2021 possa rappresentare alcuna censura nella disciplina applicabile.
D’altronde, sposare l’orientamento del Collegio di Coordinamento e, dunque, interpretare il decreto sostegni-bis nel senso di cui sopra rappresenta un’evidente violazione del diritto dell’Unione Europea, circostanza che sollecita la riflessione per la quale sarebbe forse il caso di operare un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, al fine di richiedere un’interpretazione risolutoria e definitiva sulla questione (eventualità che, peraltro, il nostro Studio sta concretamente valutando).
Nelle more, in ogni caso, il nostro Studio è disponibile a offrirti una consulenza sul tuo caso, per sapere se hai diritto a un rimborso. Contattaci utilizzando l’apposito form.