Con l'ordinanza del 6 ottobre 2026 (causa C-667/24) la Corte di giustizia UE chiarisce che il giudicato non può impedire al giudice dell'esecuzione di verificare le clausole abusive della fideiussione. Questo vale anche se il garante, all'epoca, ignorava di poter essere considerato un consumatore.

Il garante di una società può ancora far valere le clausole abusive della fideiussione anche dopo una sentenza passata in giudicato? Con l'ordinanza del 6 ottobre 2026, resa nella causa C-667/24 su rinvio del Tribunale di Brindisi, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha risposto di sì.

Il caso Una persona fisica aveva prestato fideiussione per una società gestita dal marito. Nei suoi confronti era stato emesso un decreto ingiuntivo, che essa aveva opposto per ragioni diverse dall'abusività delle clausole. All'epoca la giurisprudenza italiana escludeva che il garante di una società potesse essere considerato "consumatore", e per questo la tutela consumeristica non era stata invocata. L'opposizione è stata respinta con sentenza passata in giudicato. Quando il creditore ha avviato l'esecuzione, la garante ha chiesto un termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.. L'istanza è stata respinta, perché il giudicato avrebbe coperto "implicitamente" anche la validità delle clausole.

Cosa ha stabilito la Corte La Corte ha dichiarato che il diritto dell'Unione osta a una normativa nazionale che, in questa situazione, non consente al giudice dell'esecuzione di controllare, su domanda del garante o d'ufficio, l'eventuale carattere abusivo delle clausole della fideiussione. La stessa normativa non può neppure impedirgli di concedere al garante un termine per l'opposizione tardiva. Non ha rilievo che, quando il decreto è diventato definitivo, il garante ignorasse di poter far valere la qualità di consumatore. Nel caso concreto spetterà al giudice nazionale verificare se il garante abbia agito per scopi privati o in forza di collegamenti funzionali con la società garantita, come l'amministrazione o una partecipazione non trascurabile al capitale.

Un percorso che viene da lontano L'ordinanza è l'ultima tappa di un'evoluzione che questo Studio segue da tempo.

Il primo passo risale alle sentenze del 17 maggio 2022. Con la sentenza della Grande Sezione 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, la Corte aveva escluso che il giudicato implicito di un decreto ingiuntivo non opposto impedisse al giudice dell'esecuzione di controllare le clausole abusive. Ne avevamo scritto nella news "Clausole abusive e Decreto ingiuntivo". L'avv. Damiano Micali, socio fondatore dello Studio, aveva poi approfondito il tema del giudicato implicito e dei suoi limiti nella relazione "Le ricadute sul sistema processuale italiano delle pronunce della Corte di giustizia UE 16 maggio 2022", pubblicata su Judicium.

Nel 2023 le Sezioni Unite hanno tradotto questi principi nel processo italiano. Con la sentenza Cass. civ., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479, hanno affermato che il giudice dell'esecuzione deve controllare le clausole abusive fino alla vendita o all'assegnazione. Deve inoltre avvisare il debitore che può proporre opposizione entro 40 giorni.

Con la sentenza 18 dicembre 2025, causa C-320/24 (Soledil), la Corte ha ribadito che il giudicato non può impedire al giudice del rinvio dopo la cassazione di esaminare d'ufficio una clausola asseritamente abusiva, se nessun giudice se ne era occupato in precedenza. Ha ricordato anche che un controllo già svolto può precludere un nuovo esame solo a due condizioni: il consumatore deve essere stato informato delle conseguenze della propria inerzia e la decisione deve essere motivata, anche sommariamente, sulle clausole esaminate.

Sul fronte della qualità di consumatore del garante, la Corte aveva già riconosciuto che la tutela può applicarsi alla fideiussione prestata da una persona fisica a garanzia di una società, quando essa ha agito per scopi estranei alla propria attività professionale e senza collegamento funzionale con la società. Lo ha fatto con l'ordinanza 19 novembre 2015, causa C-74/15 (Tarcău) e con l'ordinanza 14 settembre 2016, causa C-534/15 (Dumitraș).

Cosa cambia per chi ha prestato una fideiussione

  • Un'esecuzione fondata su un decreto ingiuntivo, o su una sentenza di rigetto dell'opposizione, può essere ancora messa in discussione se le clausole del contratto non sono mai state esaminate sotto il profilo dell'abusività.
  • La qualità di consumatore del garante non si esclude in astratto, ma si valuta caso per caso in base allo scopo della garanzia e ai legami con la società garantita.
  • Il giudice dell'esecuzione può concedere un termine per l'opposizione tardiva, con la possibilità di ridurre o azzerare il debito anche quando i termini ordinari sembrano scaduti.

L'esperienza dello Studio SLM & Partners ha trattato numerosi casi analoghi in materia di clausole abusive, decreti ingiuntivi ed esecuzioni, ottenendo risultati importanti a tutela dei consumatori. Ogni posizione richiede però una valutazione specifica: contratto, tempi, atti già notificati e stato dell'esecuzione.

Per maggiori informazioni Chi ha ricevuto un decreto ingiuntivo, un precetto o un atto di pignoramento legato a una fideiussione o a un finanziamento può contattare lo Studio per una prima valutazione. Telefono 090 941 2015 - E-mail info@slmstudiolegale.com