Un caso di studio su essioni, deleghe del quinto e polizze assicurative connesse

Polizze “rischio impiego” abbinate alla “delega del quinto” e richiesta di rimborso da parte dell’assicurazione: come difendersi da una pretesa ingiusta.

IL FATTO

Nel 2016, un lavoratore sottoscriveva un finanziamento con “delega del quinto” presso un noto istituto di credito, abbinandovi un’assicurazione cd. PPI (Payments Protection Insurance) a copertura del rischio di impiego per eventi come il licenziamento, il pensionamento anticipato etc.

Sfortunatamente, pochi anni dopo, durante l’ammortamento del finanziamento, il lavoratore subiva un incidente e veniva, di conseguenza, dispensato dal lavoro e collocato forzatamente in pensione. 

L’istituto di credito attivava quindi l’assicurazione e l’impresa assicuratrice liquidava in favore della banca l’importo residuo del finanziamento.

Successivamente, però, l’assicurazione si rivolgeva al cliente richiedendo il rimborso di quanto corrisposto alla banca, comunicando di essersi surrogata a quest’ultima. A fronte del mancato pagamento da parte del cliente, l’impresa assicuratrice si rivolgeva al Tribunale di Messina per ottenere l’ingiunzione di pagamento della somma vantata. Il tribunale concedeva il decreto, che veniva notificato alla parte, con l’ordine di pagare le somme dovute entro 40 giorni.

Il cliente, allora, si rivolgeva allo Studio al fine di ottenere tutela.

LO SVILUPPO DELL’AZIONE

Convinto dell’ingiustizia di tale pretesa, lo Studio opponeva il decreto ingiuntivo notificato al cliente.

Nell’opposizione, la questione cruciale atteneva all’inapplicabilità dell’azione di surrogazione da parte dell’assicurazione nei confronti del cliente, quando quest’ultimo abbia sottoscritto una delega del quinto con assicurazione connessa.

A tal riguardo, il contratto di finanziamento concluso dal cliente conteneva una specifica clausola – ad avviso dello Studio vessatoria – la quale prevedeva che, nel caso in cui si fosse attivata la polizza, l’impresa assicuratrice si sarebbe sostituita all’istituto di credito, potendo pretendere dal cliente il versamento di quanto precedentemente corrisposto alla banca.

Nella causa di opposizione, l’impresa assicuratrice, ritenendo il cliente un “terzo responsabile”, pretendeva di applicare – in maniera del tutto impropria – la disposizione di legge contenuta nell’art. 1916 c.c. (Diritto di surrogazione dell’assicuratore), in virtù della quale “l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”. 

La ricostruzione dell’impresa assicuratrice, in realtà, appare giuridicamente infondata ed è stata fermamente contestata. 

A tal riguardo, lo Studio ha rilevato che nelle cd. polizze PPI (Payments Protection Insurance), per antonomasia abbinate ai contratti di finanziamento concessi dagli istituti di credito, intervengono tre soggetti diversi:

- il “beneficiario” della polizza abbinata al finanziamento, che è lo stesso istituto di credito che, al profilarsi dell’evento dedotto, otterrà dall’impresa assicuratrice una prestazione corrispondente alla somma residua finanziata al debitore;

- l’“assicurato”, il quale coincide con la figura del debitore (cliente) che, in quanto titolare dell’interesse esposto al rischio del verificarsi di eventi che potrebbero pregiudicare la restituzione delle somme erogate, sostiene l’onere del pagamento del premio quale controvalore per la prestazione resa dall’impresa assicuratrice (e ciò anche indirettamente, allorquando lo stesso sia ricompreso nel costo del finanziamento);

- l’impresa assicuratrice, che interviene, con scopo indennitario, al verificarsi dell’evento assicurato. 

Se non si ammettesse detto frazionamento soggettivo, si disconoscerebbe la duplice funzione di garanzia estrinsecata dalle polizze abbinate a finanziamenti. 

Esse, difatti, da un lato soddisfano l’esigenza del debitore di tutelare sé stesso e la propria famiglia da eventi che potrebbero pregiudicare la capacità di far fronte agli obblighi di pagamento assunti nei rispetti dell’istituto di credito erogante, mentre, dall’altro lato, garantiscono in via indiretta il soggetto erogante, al cui soddisfacimento è preordinata la somma assicurata.

Appare chiara, dunque, l’infondatezza della pretesa dell’impresa assicuratrice circa l’applicazione dell’art. 1916, comma 1, c.c., poiché la norma in questione richiede l’esistenza di un terzo responsabile, qualifica che ad avviso dello Studio non può legittimamente attribuirsi al cliente/mutuatario, altrimenti stravolgendosi la ratiodella norma.

Infatti, ove l’impresa assicuratrice potesse essere legittimata a sostituirsi alla banca e pretendere dal mutuatario il versamento della somma corrisposta all’istituto di credito a copertura del danno assicurato, non si farebbe altro che svuotare di significato il ruolo stesso dell’impresa assicuratrice, la quale è chiamata proprio a garantire l’assicurato dal danno che questo potrebbe subire come conseguenza di un sinistro, a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte di quest’ultimo.

UNA PRIMA VITTORIA IN ATTESA DEGLI ULTERIORI SVILUPPI PROCESSUALI

La linea difensiva predisposta dallo Studio è stata già utile a convincere il Giudice a non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo richiesta dall’impresa assicuratrice. E infatti, il Giudice ha ritenuto che “l’opposizione appare fondata su prova scritta in relazione al disposto dell’art. 1916 c.c. ed alla causa negoziale del rapporto assicurativo, salvo ogni approfondimento nel prosieguo”.

In attesa degli sviluppi che si concretizzeranno nelle prossime fasi del giudizio, lo Studio SLM & Partners – fermamente convinto della validità giuridica delle proprie tesi sul punto – è disponibile a fornire consulenza e vagliare casistiche simili rispetto a quella in questione.

Se anche tu hai ricevuto una richiesta di pagamento da parte di un’impresa assicuratrice, intervenuta in virtù di polizza rischio impiego abbinata a un contratto di finanziamento, non esitare a contattarci.