La Corte di Giustizia UE si pronuncia sui decreti ingiuntivi: l’opposizione si può proporre anche dopo 40 giorni in presenza di clausole abusive o vessatorie

Con le Sentenze Ibercaja Banco (C-600/19), Unicaja Banco (C-869/19), Impuls Leasing Romania (C-725/19), oltre a quella SPV Project 1503 (C-693/19) e Banco di Desio e della Brianza (C-831/19), pubblicate in data 17 maggio 2022, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato un principio di grandissimo impatto per i consumatori, secondo cui se il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un contratto con clausole abusive o vessatorie, questo può essere contestato e quindi opposto anche se sono già passati 40 giorni dal ricevimento dell’atto.

La Corte di Giustizia ha testualmente detto che «L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo».

La novità è grande, poiché il consumatore adesso potrà eccepire la nullità di una clausola abusiva o vessatoria anche se è scaduto il termine per l’opposizione del decreto ingiuntivo, così mantenendo la possibilità di ridurre o eliminare il debito anche quando normalmente non avrebbe avuto più strumenti per contestarlo.