Novità per cessioni del quinto e deleghe - Decreto sostegni bis

Ancora aperta la questione concernente la richiesta agli intermediari degli oneri non goduti in seguito a estinzione anticipata di finanziamento contro cessione del quinto e delegazione di pagamento.

Con il cd. decreto sostegni-bis, infatti, il legislatore italiano, al fine di recepire gli indirizzi già espressi dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la famosa sentenza “Lexitor” e dalla Banca d’Italia, è intervenuto a modificare l’art. 125-sexies t.u.b., prevedendo, definitivamente, che il consumatore che procede all’estinzione anticipata del finanziamento “ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.

Con l’intervento del legislatore italiano, pertanto, è caduta finalmente la distinzione – ai fini della rimborsabilità – tra costi recurring (da sempre ritenuti rimborsabili pro quota) e costi up-front (il cui rimborso, piuttosto, era stato per lungo tempo negato) e si sono, di conseguenza, risolti i contrasti giurisprudenziali che in ordine alla stessa si erano creati.

E tuttavia, nonostante il riconoscimento formale operato a livello normativo, la novella ha posto un’ulteriore problematica inerente all’ambito temporale di applicazione della norma di cui si discute.

L’art. 11-octies del decreto in questione, infatti, prevede che le novità apportate all’art. 125-sexies t.u.b. possono trovare applicazione solo nei confronti di contratti di finanziamento sottoscritti a partire dal 25 luglio 2021, prevedendo, invece, che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Di fronte alla modifica in questione, gli intermediari hanno interpretato la norma come se limitasse l’equiparazione dei costi recurring e up-front ai soli contratti di finanziamento conclusi a partire dal 25 luglio 2021.

Per quelli sottoscritti antecedentemente, invece, la disposizione in oggetto – nella misura in cui sottopone gli stessi alla disciplina in vigore all’atto della rispettiva sottoscrizione – convaliderebbe la risalente interpretazione restrittiva fornita dalla Banca d’Italia nelle originarie disposizioni di vigilanza e trasparenza, che consentiva agli intermediari finanziari di non restituire al consumatore gli oneri up-front, ritenendoli – erroneamente – indipendenti dalla durata dell’ammortamento.

In realtà, la norma non può essere intesa in questo senso.                   

In prima analisi, va osservato che, nel contesto della gerarchia delle fonti normative che sovraintende all’ordinamento italiano, la legge nazionale è collocata in una posizione di subordine rispetto alla normativa europea e alle sentenze interpretative rese dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, di cui la sentenza “Lexitor” rappresenta emblema.

Ne deriva logicamente che, qualora una norma interna – come l’art. 125-sexies t.u.b. – diverga rispetto ai relativi principi interpretativi consacrati da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, allora la norma nazionale dovrà essere considerata invalida e, pertanto, disapplicata dal giudice nazionale.

E infatti, i tribunali di merito che si sono già pronunciati in ordine alla disposizione introdotta dal decreto sostegni-bis hanno sottolineato la necessità di procedere a un’interpretazione del “nuovo” art. 125-sexies t.u.b. conforme alla normativa europea e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia e, comunque, in continuità rispetto all’interpretazione già offerta dagli orientamenti ermeneutici delineati dalla giurisprudenza di merito, da quella dell’Arbitro Bancario Finanziario e dalla stessa Banca d’Italia precedentemente al 25 luglio 2021, avvertendo che, in carenza di un’interpretazione di questo tipo, profilandosi un evidente contrasto fra diritto interno e unionale, non potrebbe che procedersi alla parziale disapplicazione dell’art. 11-octies del decreto (Trib. Savona, sent. n. 680 del 15 settembre 2021 e Trib. Napoli Nord, sent. 23 settembre 2021).

In più occasioni, lo Studio SLM & Partners si è già mosso al fine di combattere gli atteggiamenti di banche e finanziarie che, di fronte alla modifica, hanno negato i rimborsi ai consumatori, anche rimanendo inadempienti rispetto alle decisioni di condanna da parte dell’Arbitro Bancario. Lo Studio, agendo sia di fronte all’Arbitro Bancario che per le vie giudiziarie dello Stato, ha sottolineato l’assoluta inconsistenza di quanto previsto dall’art. 11-octies del cd. decreto sostegni-bis, sostenendo fermamente – alla stregua della giurisprudenza di merito già formatasi – la conferma degli orientamenti giurisprudenziali delineatisi in precedenza.

Nonostante l’intervento legislativo, in occasione dell’estinzione anticipata di un finanziamento, il consumatore conserva il diritto a ottenere il rimborso proporzionale di tutti i costi previsti in contratto, senza che l’intermediario finanziario possa più fare leva sulla differenza meramente formale tra costi up-front e recurring.

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