Il Tribunale di Barcellona P.G., in composizione collegiale, sancisce la nullità del mutuo fondiario che ecceda il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 t.u.b.
Un nostro assistito subiva, da parte di un istituto bancario, il pignoramento dell'immobile di proprietà, non avendo potuto corrispondere regolarmente le rate di finanziamento. L'atto veniva prontamente opposto con ricorso depositato innanzi al giudice dell'esecuzione, che, tuttavia, rigettava l'opposizione.
Non condividendo il provvedimento, lo Studio proponeva reclamo al collegio, che lo accoglieva integralmente.
Il Collegio del Tribunale di Barcellona P.G. ha, così, bloccato il pignoramento, sospendendo la procedura esecutiva sino alla definizione del giudizio di merito, nel frattempo incardinato innanzi allo stesso Tribunale.
Anche il Tribunale di Barcellona P.G., dunque, si uniforma all'indirizzo della Corte di cassazione che, ormai dal 2017, ritiene che la violazione dell'art. 38 implichi la nullità del mutuo fondiario.
Visto il rilievo della decisione e l'interesse generale alla conoscenza degli aspetti a essa sottesi, gli avv.ti Longo e Micali hanno rassegnato un commento ragionato ai profili salienti del provvedimento.
Il commento è disponibile qui.
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