Con decisione n. 23564 del 22 ottobre 2019, l'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Palermo ha accolto il nostro ricorso in materia di recesso del consumatore.
Il nostro assistito, dopo aver stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio, si rendeva conto di aver ricevuto meno di quanto promesso. L'ammontare complessivo del capitale netto, infatti, si risolveva in poche centinaia di euro a fronte di un montante da restituire di circa 35.000,00 (ciò anche, e soprattutto, in virtù dell'estinzione anticipata di altra cessione del quinto, intervenuta mediante la sottoscrizione della cessione contestata).
Avvedutosi della antieconomicità del finanziamento, provvedeva a esercitare il diritto di recesso, a mezzo raccomandata.
La società, rilevando di aver impiegato parte del capitale mutuato per estnguere un precedente finanziamento, rifiutava la richiesta, chiedendo, per procedere all'operazione, la restituzione dell'intero capitale, corrispondente, dunque, sia all'importo ricevuto dal consumatore che a quello versato al precedente intermediario a titolo di estinzione anticipata del finanziamento.
Il Collegio di Palermo ha rilevato che il recesso è utilmente esercitato anche in assenza della restituzione del capitale, che costituisce un mero obbligo connesso al recesso e non anche una condizione di efficacia del medesimo. Così facendo ha accolto la nostra tesi che distingue tra validità del recesso, che si perfeziona con la semplice comunicazione nei termini previsti dall'art. 125-bis t.u.b. ed efficacia dello stesso, con conseguente obbligo di restituzione del capitale ricevuto.