Farà molto rumore l’ultima sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in tema di diritti dei consumatori, pronunciata il 9 febbraio scorso (disponibile a questo link).
La Corte di Giustizia si smentisce? Non proprio: il consumatore ha ancora diritto alla restituzione integrale dei costi in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito “semplice” (cessioni del quinto/deleghe, prestiti personali).
Il caso riguarda il diritto al rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare, tipologia introdotta dalla Direttiva 2014/17/UE e recepita con i nuovi articoli 120-quinquies e seguenti del Testo Unico Bancario.
Come è ormai noto - qui una nostra news a riguardo -, nel settembre 2019 la stessa Corte di Giustizia, con la sentenza Lexitor, si era espressa in favore del consumatore, affermando che, all’atto dell’estinzione anticipata di un contratto di credito (cessione del quinto, delega, prestito personale, finanziamento, credito al consumo etc.), il consumatore ha diritto alla restituzione della quota di costi non ancora maturata, a prescindere dalla loro qualificazione in contratto come costi anticipati o costi ricorrenti.
Un esempio per capire la sentenza Lexitor
Giovanni ha sottoscritto una cessione del quinto di durata decennale e al momento della sottoscrizione ha pagato 120 € per spese di istruttoria e € 120 per spese assicurative. Il suo contratto dovrebbe durare 120 rate, ma, dopo avere pagato le prime 60 rate, Giovanni decide di estinguere anticipatamente il contratto, versando il capitale ancora dovuto. In questo caso, secondo la sentenza Lexitor, la banca deve restituire a Giovanni € 120 (e cioè, € 60 per spese di istruttoria ed € 60 per spese assicurative).
Cosa è cambiato?
Con la sentenza UniCredit Bank Austria AG (C-555/21), invece, la Corte di Giustizia ha raggiunto una conclusione apparentemente opposta, perché ha affermato che, nel caso di credito immobiliare ai consumatori (e cioè, in tutti i casi in cui il finanziamento è collegato a un bene immobile), all’atto dell’estinzione anticipata andranno restituiti solo i costi ricorrenti, cioè dipendenti dalla durata del contratto, e non anche quelli anticipati. Se Giovanni, invece di sottoscrivere una cessione del quinto, avesse sottoscritto un mutuo per acquisto casa di durata decennale, pagando sempre € 120 per spese di istruttoria ed € 120 per spese assicurative, in caso di estinzione anticipata dopo, ad es., 60 rate, la banca dovrà restituirgli solo € 60, e cioè le 60 quote fisse non ancora dovute per le spese assicurative (che sono ricorrenti e durano per tutto il contratto), mentre nulla dovrà restituire per le spese di istruttoria, in quanto costi anticipati che non dipendono dalla durata del contratto.
Si tratta di una smentita?
Ebbene, quanto affermato dai giudici di Lussemburgo non è una contraddizione, perché la Corte ha fatto un distinguo importante: nel caso di credito immobiliare ai consumatori, infatti, si può fare riferimento al prospetto “PIES”, che distingue chiaramente i costi anticipati dai costi ricorrenti; pertanto, non c’è il rischio che la banca possa qualificare strumentalmente una voce di costo come anticipata, escludendola dal diritto al rimborso del consumatore. Nel settore del credito immobiliare, insomma, ci sarebbe – secondo la CGUE – maggiore certezza sulla ripartizione dei costi, situazione invece non riconosciuta nel caso del credito “semplice” e cioè non immobiliare. La decisione della Lexitor sembra pertanto fatta salva e permane il diritto dei consumatori al rimborso in caso di estinzione anticipata.